La richiesta di accesso è presentata all’AGENAS preferibilmente in via telematica, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo accesso@pec.agenas.it o tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo accesso@agenas.it; è possibile presentare l’istanza anche tramite servizio postale o personalmente presso la sede dell’AGENAS, via Piemonte n. 60 - Roma

MODULISTICA

Accesso civico semplice, previsto dall’art. 5, comma 1, del d.lgs n. 33/2013, consente a “chiunque” di chiedere “documenti, informazioni e dati” oggetto di pubblicazione obbligatoria, che l’amministrazione abbia omesso di pubblicare
Accesso civico generalizzato, previsto dall’art. 5, comma 2, del d.lgs n. 33/2013, permette a “chiunque” di chiedere dati e documenti “detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”
Potere sostitutivo, previsto dall’art. 2, comma 9-ter, della legge 241/1990
 
Diversamente dall’accesso civico semplice e generalizzato, l’Accesso documentale, previsto dagli artt. 22 e ss. della legge 241/1990, disciplina il diritto di accesso ai documenti amministrativi, di cui può avvalersi il titolare di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”

 

Visite: 6982

Torna su