Il Decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022 definisce, in attuazione alle disposizioni del D. Lgs. 502/1992, le modalità di valutazione in termini di qualità, sicurezza e appropriatezza delle attività erogate, da applicarsi:
- In caso di richiesta di accreditamento di nuove strutture pubbliche e private o per l’avvio di nuove attività in strutture preesistenti (art. 2);
- Per la selezione dei soggetti privati ai fini della stipula degli accordi contrattuali (art. 3).

Le valutazioni relative agli articoli 2 e 3 sono effettuate, tra l’altro, sulla base di elementi definiti dall’allegato A (art. 2 - rilascio di nuovi accreditamenti) e dall’allegato B (art. 3 - stipula accordi contrattuali).
AGENAS viene individuata come soggetto coinvolto nella definizione di alcuni elementi costitutivi degli allegati A e B e ha il compito di elaborare un Report di monitoraggio annuale.
Il D.L. 27/12/2024 n. 202, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2025 n. 15, all’art. 4 proroga al 31/12/2026 «Il termine per l'adeguamento dell'ordinamento delle regioni e delle province autonome alle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1- bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Resta ferma la possibilità da parte delle regioni di accreditare nuove strutture sanitarie ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».

 

- Decreto legge 27/12/2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2025 n. 15 

 
Provvedimenti e report di monitoraggio accessibili da: 

PROVVEDIMENTI DI ACCREDITAMENTO E DI ACCORDO CONTRATTUALE: Portale della Trasparenza dei Servizi per la Salute 
REPORT DI MONITORAGGIO AGENAS 2024 – DM 19 DICEMBRE 2022: Portale Statistico AGENAS 

REPORT DI MONITORAGGIO AGENAS 2023 – DM 19 DICEMBRE 2022: Portale Statistico AGENAS 

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