Accesso documentale, previsto dagli artt. 22 e ss. della legge 241/1990, disciplina il diritto di accesso ai documenti amministrativi, di cui può avvalersi il titolare di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso” 
 

 

Accesso civico semplice, previsto dall’art. 5, comma 1, del d.lgs n. 33/2013, consente a “chiunque” di chiedere “documenti, informazioni e dati” oggetto di pubblicazione obbligatoria, che l’amministrazione abbia omesso di pubblicare
 
 
Accesso civico generalizzato, previsto dall’art. 5, comma 2, del d.lgs n. 33/2013, permette a “chiunque” di chiedere dati e documenti “detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”
 

 

Potere sostitutivo, previsto dall’art. 2, comma 9-ter, della legge 241/1990
 

 

 

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